Niente pensione per chi riprende a lavorare

di Walter Quattrocchi -
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L’assegno va revocato in caso di rioccupazione prima della decorrenza del trattamento, dice la Cassazione

La pensione va revocata in caso di rioccupazione precedente la decorrenza del trattamento: lo dice la Corte di Cassazione in una recente sentenza che fa corrispondere la prestazione pensionistica con lo stato di bisogno del richiedente.

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Un lavoratore, inoltrata domanda di pensione di anzianità all’Inps, aveva cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma 12 giorni dopo era stato riassunto.

L’Inps aveva revocato la pensione di anzianità e chiesto la restituzione del trattamento percepito, in quanto il pensionato, a causa della riassunzione, non possedeva il requisito della mancanza di occupazione.

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Il pensionato sosteneva che il requisito della mancanza di occupazione doveva essere presente al solo momento della domanda di pensione, mentre l’Inps ribatteva che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Inps: il diritto alla pensione, secondo la Corte, è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello che ha dato luogo ai requisiti utili al trattamento.

La sentenza non contrasta con la normativa del 2009, che ha abolito il divieto di cumulo tra i redditi da lavoro e pensione: la pensione continua a essere erogata in caso di occupazione successiva alla sua liquidazione.

Ciò che la Corte contesta è la rioccupazione anteriore alla decorrenza della pensione, in quanto fa venir meno lo “stato di bisogno” legato alla richiesta della prestazione.

In merito all’abolizione dei limiti di cumulo continuano a essere soggette a limiti di cumulo la pensione d’inabilità, quella ai superstiti e l’assegno di invalidità.

Non rileva, dunque, se i requisiti sulla cui base è maturata la pensione siano legati principalmente ai contributi (come la pensione di anzianità e la successiva pensione anticipata) o all’età (pensione di vecchiaia), ciò che rileva, per l’erogazione della prestazione, è lo stato di bisogno.
Stato di bisogno che consiste nella mancanza di occupazione, e nella conseguente necessità di dar luogo al trattamento, per garantire all’assicurato un tenore di vita simile a quello avuto nell’arco della vita lavorativa.

Lo scopo della normativa, pertanto, è di evitare che la liquidazione della pensione avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.

Al contrario, la pensione può continuare ad essere erogata se il lavoratore si rioccupa in seguito alla decorrenza del trattamento, sia con lo stesso datore sia con un datore di lavoro diverso.

L’ Inps deve comunque accertare se la cessazione sia stata veritiera o fittizia, verificando tutte le formalità conseguenti al termine del rapporto di lavoro: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche.