Legge Cirinnà e convivenze: come funzionano mutui & c

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Cosa avviene in caso di comunione dei beni, morte, successione e separazione? Risponde una mini guida realizzata da Mutui.it e Facile.it

Con l’approvazione della Legge Cirinnà, le unioni civili e le convivenze di fatto entrano di fatto nel nostro ordinamento legislativo. Che cosa cambia quindi per chi intende stipulare un mutui immobiliare? A tentare di chiarire i dubbi sul tema sono i siti Mutui.it e Facile.it attraverso una breve guida.
Secondo il portale specializzato nella comparazione di mutui casa, Mutui.it, anche se l’argomento non è stato appositamente disciplinato, è lecito pensare che l’acquisto di una casa, con o senza mutuo, sarà regolato dalle disposizioni già oggi valide per i coniugi in materia (e che sono individuate al capo VI del titolo VI del primo libro del Codice Civile).

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La comunione dei beni quindi, in caso di beni immobili, può essere sciolta, ma l’atto deve essere trascritto come da articolo 2653 primo comma, punto 4, del Codice Civile. Allo stesso modo, tutti gli altri atti relativi agli immobili di proprietà di una coppia unita civilmente vanno sempre trascritti (come da articolo 2659 del CC).

Stesso discorso per la possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo cointestato in caso di acquisto di un immobile in comproprietà o in regime di comunione dei beni. Ciascuna delle due parti di una unione civile potrà pertanto, secondo quanto riportato da Mutui.it, “non solo detrarre la propria quota di interessi passivi (il 19% per un massimo di 4 mila euro) ma detrarre il 100% in caso abbia fiscalmente a carico il proprio compagno”.

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Lo scioglimento dell’unione civile è equiparata al divorzio: alle unioni civili si applica infatti il titolo III del libro I del Codice Civile in materia di alimenti.

Come puntualizza il sito, “se la coppia unita civilmente si separa mentre è in corso il pagamento di un mutuo, la parte obbligata a pagare gli alimenti può decidere di continuare a pagare le rate chiedendone la detrazione dall’assegno versato all’ex-compagno”.

In caso di separazione, la casa può essere assegnata solo ad uno dei due mentre l’altro dovrà continuare a dover pagare le rate pur non avendo più residenza nell’immobile. A questo punto, però, entrambi potranno scegliere di vendere l’immobile per estinguere il mutuo oppure rinegoziarlo in modo tale che solo chi desidera restare proprietario sia anche il solo titolare del contratto di finanziamento.

In caso poi di morte di uno dei due, il compagno superstite gode dello stesso diritto di successione che spetta al coniuge: dovrebbe quindi ereditare anche l’obbligo ad estinguere eventuali contratti di mutuo in essere.

Diverso il caso delle convivenze di fatto, disciplinate sempre dalla legge Cirinnà. In questo caso, infatti, tutto quello che riguarda il regime patrimoniale può essere regolato da un contratto nel quale viene specificato il regime patrimoniale (comunione, separazione) che si intende mantenere, e il modo in cui si intende regolare ogni tipo ogni questione derivante dallo scioglimento del rapporto o a seguito della morte di uno dei due compagni.

In questo caso però è bene ricordare che, secondo la legge già esistente, in caso di morte di uno dei due conviventi, l’altro ha diritto a vivere nell’alloggio per almeno altri due anni e comunque non per più di cinque anni, e di succedere al partner in caso di eventuale contratto di affitto (un diritto che viene meno solo quando si forma un nuovo legame).