Polizze danni, informazioni più semplici per i clienti
L’Ivass ha avviato la consultazione, aperta anche ai risparmiatori, sul nuovo documento che dovrà essere consegnato dalle compagnie prima della sottoscrizione
In arrivo documenti più veloci da leggere e più trasparenti in materia di polizze danni. Chi intende sottoscriverne una, magari scegliendola tra un ampio ventaglio di proposte oggi sul mercato, potrà presto ricevere un documento molto breve nel quale saranno riportate le sole informazioni essenziali per comprendere la polizza.
L’Ivass, l’autorità di vigilanza del mercato assicurativo italiano, ha messo in pubblica consultazione la nuova nota informativa per i rami danni che dovrà essere consegnata al cliente prima della sottoscrizione. Eventuali osservazioni dovranno arrivare all’Ivass entro il prossimo 20 giugno.
Si tratta di un documento più sintetico rispetto all’attuale, frutto del lavoro di un tavolo tecnico composto dalle associazioni di categoria e sindacali (Aiba, Ania, Acb, Unapass e Sna), dalle associazioni dei consumatori e da alcune imprese di assicurazione.
Le caratteristiche principali della nuova nota informativa posta in consultazione sono tre: la forma standardizzata, il linguaggio semplice e una disposizione grafica più chiara. Il nuovo formato, che anticipa il documento informativo per le polizze danni (Product information document) previsto dalla direttiva sulla distribuzione assicurativa, dovrà contenere le informazioni chiave sulle caratteristiche specifiche del prodotto, presentate sotto forma di domande e risposte, senza alcun rinvio alle condizioni di polizza e ai riferimenti normativi, se non strettamente necessario.
Sulla base di questo schema, per esempio, la nota informativa risulta ridotta a sole tre pagine per la polizza Rc auto e a cinque pagine per un prodotto Rc auto con coperture non obbligatorie e rischi diversi.
Nel caso dell’Rc auto, il documento, oltre a indicare tutti i dati relativi alla compagnia assicurativa, deve specificare quanto dura la polizza, indicare i casi in cui è prevista la possibilità di sospendere la garanzia, indicare se il contratto prevede o meno il diritto di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipula e i casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto (es. in caso di vendita del veicolo, furto o rapina, ecc.).
Anche i costi della polizza dovranno essere indicati in modo chiaro: le compagnie dovranno indicare non solo le modalità di pagamento dei premi previste dalla normativa, ma anche se è prevista la possibilità per il contraente di chiedere il frazionamento del premio e le relative condizioni economiche.
Il nuovo documento dovrebbe poi aiutare gli assicurati a capire meglio quali sono i loro diritti. In pratica dovrà essere specificato “chi e cosa non copre la polizza”. Dovranno essere indicati anche i soggetti esclusi per legge dai benefici dell’assicurazione e tutti i casi di limitazione ed esclusione della garanzia e di rivalsa dell’impresa nei confronti dell’assicurato previsti dal contratto (es. veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ecc.).