Volontari terremoto: permessi e rimborsi per i lavoratori

di Walter Quattrocchi -
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La Fondazione Consulenti del lavoro ricorda i diritti di dipendenti e autonomi che prestano attività di soccorso nelle aree colpite

Permessi retribuiti, con copertura previdenziale, ai lavoratori dipendenti, e rimborsi ai lavoratori autonomi: sono le tutele previste dalla legge a favore di coloro che, come volontari in organizzazioni della Protezione civile, chiedono al proprio datore di lavoro (pubblico o privato) di assentarsi dal lavoro per dedicarsi ad attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento e simulazione.

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A ricordarlo è la Fondazione Studi consulenti del lavoro, in una circolare che riassume le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle province del centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto.

La circolare (la numero 12 del 2016) contiene i facsimile per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

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Lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti che come volontari partecipano all’opera di soccorso hanno diritto: al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.

Il datore di lavoro deve consentire, senza potere opporsi, l’opera di volontariato del proprio dipendente per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.

Per le attività di simulazione i limiti sono dieci giorni consecutivi e 30 nell’anno.

La retribuzione ai lavoratori è anticipata dal datore di lavoro, che ne chiederà il rimborso all’Inps. Restano a carico del datore di lavoro il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La richiesta al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi hanno diritto a un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base del modello Unico presentato l’anno precedente, nel limite di euro 103,29 lordi.

Soccorso alpino
I volontari del soccorso alpino hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei giorni in cui svolgono operazioni di soccorso alpino e speleologico, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

Nel caso di assenza per esercitazioni, l’astensione dal lavoro spetta solamente riguardo al giorno in cui questa viene svolta a prescindere dalla durata effettiva.

Le associazioni
Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle costituite prevalentemente da volontari, riconosciute e non, che non hanno fini di lucro e che svolgono o promuovono attività di soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché attività di formazione in materia.

Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l’iscrizione all’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile.