Assicurazioni e fondi pensione nella Legge concorrenza

Roberto Carli -

Tanto tuonò che piovve ! Dopo un iter parlamentare lungo quasi tre anni è stata varata nel nostro Paese la prima Legge annuale sulla concorrenza con approvazione finale del Senato con voto di fiducia il 2 agosto.

Va opportunamente ricordato come la necessità di aumentare il tasso di concorrenza nel nostro sistema economico rappresenta uno dei principali driver del Documento di Economia e Finanza recentemente varato dal Governo anche in ottemperanza a quelli che sono i desiderata di Bruxelles.

La Legge sulla concorrenza prevede, inter alia, una serie di significative misure sia in ambito assicurativo che in materia di previdenza integrativa. Partendo dalla rc auto si prevedono specifiche disposizioni (obbligo a contrarre, contenimento delle tariffe, obblighi informativi a carico degli intermediari, contenimento del costo dei risarcimenti) con l’obiettivo di riconoscere sconti e riduzione dei costi delle polizze e a contrastare le frodi che rappresentano uno dei fattori determinanti dell’incremento annuale dei costi. Si chiarisce che per l’Rc Auto e le relative polizze sui rischi accessori (se sottoscritte insieme), non avviene il rinnovo automatico, ma si risolvono automaticamente alla loro scadenza.

Resta invece il “tacito rinnovo” per le polizze danni diverse da quelle dell’automobile. Per quel che riguarda l’ assicurazione rc professionale rivolta a tutti i professionisti è inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi nel periodo di operatività della copertura.

Per quel che riguarda il canale bancario si prevede un maggior livello di trasparenza per le coperture assicurative legate a contratti di finanziamento o mutui contemplandosi una potenziamento della trasparenza nella vendita.

Con particolare riferimento alla previdenza complementare si accentuano prima di tutto le caratteristiche di flessibilità in entrata con riferimento alle modalità di utilizzo del tfr Si prevede infatti come i gli accordi collettivi possono anche stabilire la percentuale minima di tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.

Tali misure, osservava la Covip nella propria Relazione annuale, possono infatti favorire lo sviluppo delle iscrizioni specie in quei settori, come quello delle piccole e medie imprese, in cui il livello di adesione risulta ancora limitato.

Si interviene poi sull’attualissimo tema delle flessibilità in uscita, su cui insistono ad esempio nel sistema obbligatorio le misure sull’Anticipo pensionistico nella triplice versione dell’Ape volontaria, Ape aziendale e Ape sociale e nella previdenza complementare la Rita, la rendita integrativa temporanea anticipata.

Cosa prevede la Legge concorrenza ? I fondi pensione, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (la normativa attualmente vigente fissava tale anticipo invece a 48 mesi), consentano l’accesso alle prestazioni pensionistiche o parti di esse con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Le prestazioni, su richiesta dell’aderente, possono essere erogate in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni. Si equiparano poi le forme pensionistiche collettive a quelle individuali per quel che riguarda il riscatto in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione (attualmente preclusa nei fondi pensione aperti/pip su base individuale), con la applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull’imponibile.