Ddl Concorrenza: approvata la riforma sulla circolazione internazionale delle opere d’arte

Walter Quattrocchi -

La riforma punta a liberalizzare il mercato dell’arte in Italia

Il Ddl Concorrenza approvato in via definitiva al Senato contiene norme rilevanti per il settore della cultura: diritti connessi al diritto d’autore e tutela, circolazione e commercio dei beni culturali, ma anche riproduzione dei beni culturali, bigliettazione elettronica ed erogazioni liberali.

Di particolare importanza sono le modifiche all’art. 68 del Codice dei beni culturali, riguardo la libera circolazione internazionale delle opere, per l’impulso che potranno dare a un mercato dell’arte spesso soffocato dalla burocrazia e penalizzato dalla legge sulla notifica rispetto alle normative concorrenti negli altri paesi.

Ecco nel dettaglio le novità

Esportazione beni culturali
Viene razionalizzata la normativa che disciplina le decisioni sull’autorizzazione all’esportazione di opere d’arte di proprietà privata e non vincolate.
La nuova disciplina non interviene sui beni vincolati né tantomeno sulle opere incluse nelle collezioni dei musei, che continueranno a non poter uscire in via definitiva dal Paese.

In particolare, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età, al di sopra della quale, può essere vietata l’uscita dal territorio nazionale di opere d’arte eseguite da autori non più viventi, mantenendo quindi la possibilità di vincolare le opere.

Come già avviene in Europa, viene introdotta, con esclusivo riferimento all’esportazione, una soglia di valore, di 13.500 euro.

Al di sotto di tale soglia, anche le opere con più di 70 anni e di autore non più vivente potranno uscire dall’Italia senza autorizzazione, previa un’autocertificazione dell’interessato che sarà verificata dagli uffici della Soprintendenza, che comunque potranno apporre il vincolo e vietare l’esportazione.

La soglia dei 13.500 euro è la più bassa d’Europa: in Francia è di 150.000 euro, in Germania 300.000 mila euro.

Dall’applicazione della soglia restano comunque esclusi reperti archeologici, archivi, incunaboli, manoscritti.

Le modalità di attuazione di queste norme, con particolare riguardo all’applicazione delle soglie di valore, è demandata a un apposito decreto del Mibact.
Infine, grazie all’introduzione di una nuova ipotesi di vincolo per eccezionale interesse culturale, che si aggiunge a quelle già previste dal codice, sarà comunque possibile dichiarare beni culturali anche opere private di età inferiore a 70 anni.

Viene introdotto un registro informatico e un passaporto per le opere su modello francese di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.

In sostanza non dovranno più passare al vaglio dell’ufficio esportazione della Soprintendenza le opere prodotte negli ultimi 70 anni ( così anche ad. esempio le opere d’arte moderna e di design prodotte tra il 1947 e il 1967, come quelle di Fontana, Morandi, De Chirico, Guttuso, Melotti, Carrà).
Inoltre tutte le opere d’arte che valgono meno di 13.500 euro, prodotte in qualunque epoca, potranno essere vendute dovunque all’estero, senza essere prima sottoposte all’esame della Soprintendenza.

L’emendamento Marcucci è quello che all’interno del Ddl Concorrenza ha introdotto la riforma della disciplina della circolazione dei beni culturali, promossa dal Progetto Apollo, una iniziativa che ha visto coinvolti l’Associazione degli Antiquari e dei Galleristi d’Arte Moderna e Contemporanea d’Italia, nonché la generalità delle case d’asta sparse sul territorio. Portavoce del Progetto Apollo è stato l’avvocato Giuseppe Calabi, esperto di diritto dell’arte e senior dello studio CBM & Partners di Milano.

Contrari alla riforma della disciplina della circolazione dei beni culturali sono associazioni come Italia Nostra, critici d’arte come Salvatore Settis a Vittorio Sgarbi, l’architetto Stefano Boeri, i quali paventano una svendita del patrimonio artistico italiano a mercanti ed affaristi.

La riproduzione dei beni culturali: foto libere anche in archivi e biblioteche
Non è dovuto alcun canone per le riproduzioni eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio.

Viene estesa la riproduzione libera, a determinate condizioni, ai beni finora esclusi, cioè quelli bibliografici e archivistici, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, in ragione del loro contenuto sensibile.

Inoltre, con riferimento alla libera divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, si elimina il divieto di utilizzo di tali immagini a scopo di lucro indiretto, all’intuibile scopo di consentirne la libera pubblicazione, ad esempio, all’interno di una pubblicazione scientifica.

La norma rende ancora più semplice l’uso di foto per finalità non lucrative sui social e sul web.

Diritto d’autore
Cantanti e musicisti avranno la possibilità di gestire in prima persona, in autonomia dai discografici, i compensi per i diritti connessi. Si tratta di proventi diversi dal diritto d’autore, che sono dovuti a, musicisti ogni volta che viene diffusa in pubblico la loro musica, in tv, radio e nei locali.

Si pone fine a una disparità di trattamento rispetto agli artisti del video, garantendo agli artisti di musica gli stessi diritti di cui godono, da tempo, i colleghi attori.

Bigliettazione elettronica ed erogazioni liberali
Si prevede la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l’addebito diretto su credito telefonico, per l’acquisto di titoli d’accesso a istituti e luoghi della cultura, manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento.

Inoltre sarà possibile effettuare erogazioni liberali anche tramite credito telefonico a Onlus che svolgono attività nei settori dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell’arte, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.