La Covip fornisce chiarimenti sulla “nuova” Rita

Roberto Carli -
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La recente Legge di Bilancio interviene anche in materia di previdenza complementare rafforzando i meccanismi di “flessibilità in uscita”. In particolare viene resa strutturale la Rendita integrativa termporanea anticipata definita con l’acronimo di Rita.

La prestazione si inserisce in un quadro ordinamentale in cui la previdenza complementare, accanto alla principale funzione di integrazione del trattamento pensionistico di base, contribuisce al soddisfacimento di bisogni di protezione sociale nell’ultima parte della vita attiva, bisogni resi più acuti dalla perdita di lavoro ad un’età avanzata ma non ancora sufficiente per conseguire il trattamento pensionistico obbligatorio.

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La Covip interviene ora con la Circolare 888 dell’8 febbraio 2018 con cui ha fornito chiarimenti in ordine alla relativa applicazione delle novità. Al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei fondi pensione sono state altresì fornite indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche.

La nuova Rita: va ricordato come la Rita fosse stata introdotta, almeno sulla carta, dalla precedente Legge di Bilancio, costituendo, insieme all’Ape (ancora non partita rispetto all’iniziale termine del 1 maggio 2017), una delle modalità per anticipare la percezione di un reddito per raggiungere la pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti a forme di previdenza complementari a contribuzione definita (fondi pensione preesistenti esclusi).

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Introdotta anch’essa in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, la Rita era accessibile ai lavoratori iscritti alla previdenza complementare in possesso dei requisiti richiesti per l’Ape volontaria, vale a dire avere almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio e a condizione che maturino un rateo pensionistico nel regime obbligatorio non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps.

La nuova Legge di Bilancio semplifica e stabilizza la Rita. Si prevede in primo luogo la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche a contribuzione definita siano erogate (totalmente o parzialmente) sotto forma di RITA, che consiste nella erogazione frazionata di un capitale, ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa, specificando che gli stessi devono maturare l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi ed essere in possesso di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori (viene meno allora il requisito dei non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia). Si svincola quindi il diritto alla RITA dal legame con l’APE.

Si riconosce poi la possibilità di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. Si conferma ancora il regime fiscale della RITA con la parte imponibile della rendita assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della rendita temporanea può comunque non avvalersi della tassazione sostitutiva preferendo invece la tassazione ordinaria .

La Circolare della Covip: la COVIP ha in particolare precisato i requisiti da possedere al momento dell’istanza per ottenere la rendita anticipata, la documentazione idonea a comprovare i suddetti requisiti, le modalità e periodicità di erogazione della rendita (non superiore al trimestre), le modalità di gestione del montante residuo nell’arco temporale di erogazione della rendita, le prerogative riconosciute all’iscritto che ha esercitato tale facoltà (anche in termini di revocabilità della scelta), i presidii informativi che i fondi pensione devono assicurare ai lavoratori che decidono di avvalersi di tale prestazione.