NFT: Gli aspetti fiscali
La comparazione proposta tra arte tradizionale ed arte digitale verte su tre elementi fondamentali:
- L’opera d’arte in sé
- Arte tradizionale: esiste nello spazio ed è materiale per definizione. Dal punto di vista fiscale, è possibile identificarne la giurisdizione.
- Arte digitale: composta da dati che sono visualizzabili a schermo ma non necessariamente materiali. Applicare il concetto di giurisdizione a livello fiscale a un’opera digitale è piuttosto complesso dato che i dati all’interno della tecnologia blockchain sono presenti su server decentralizzati e potenzialmente non su server localizzati nelle singole giurisdizioni.
- L’artista: persona fisica o più persone fisiche in entrambi i casi (sia arte digitale che tradizionale)
- Arte tradizionale: l’artista è presente in una giurisdizione e crea un’opera che rimane in quella giurisdizione durante l’atto della creazione e immediatamente successivo
- Arte digitale: l’artista è una persona fisica, ma i dati vengono creati e poi caricati online su dei server che potrebbero essere in una giurisdizione diversa. Questo crea delle implicazioni fiscali dubbie, per esempio nel caso dell’utilizzo di strumenti informativi fisicamente collocati in un luogo diverso da quello dell’artista.
- L’esposizione e l’eventuale spostamento dell’opera d’arte stessa
- Arte tradizionale: opera d’arte esposta in uno spazio fisico. In caso di vendita, dovrà essere trasferita fisicamente con ovvie implicazioni fiscali (e.g. IVA e dazi doganali).
- Arte digitale: opera d’arte esposta in spazio virtuale tramite dispositivi informatici con localizzazione geografica potenzialmente incerta. le mancate implicazioni IVA derivano dal fatto che non sono equiparabili ad opere d’arte e non dal fatto che non vi sia alcun “spostamento fisico” (vedi Risposta Interpello del 2 settembre 2020, n. 303 relativamente ad un caso similare di sculture create in serie da un artista attraverso l’utilizzo di una stampante 3D).
È interessante analizzare gli aspetti fiscali a seconda dei diversi soggetti che operano nel settore dell’arte NFT. A seconda della categoria di appartenenza, possono esserci implicazioni fiscali estremamente diverse.
- Il mercante d’arte: soggetto che, professionalmente e abitualmente svolge un’attività finalizzata al commercio di opere d’arte. Obiettivo: trarre profitto dall’incremento di valore nel tempo delle opere. Implicazioni fiscali in Italia: generati redditi d’impresa e quindi necessaria anche la registrazione IVA.
- Lo speculatore: soggetto animato da un fine lucrativo che acquista occasionalmente opere d’arte al fine di una successiva cessione delle stesse. Obiettivo: profitto, ma non vi è abitualità nelle operazioni di compravendita che avvengono saltuariamente (quando si ravvisa affare). Implicazioni fiscali in Italia: speculatore potrebbe generare dei redditi diversi (e.g. plusvalenze sulla cessione di opere) generando un ritorno economico. Tuttavia, non è obbligato a registrarsi ai fini IVA.
- Il collezionista: soggetto animato da uno spirito culturale che acquista opere d’arte per incrementare la propria collezione e godere della bellezza delle opere acquistate. In caso di cessione delle opere acquistate il fine è il diletto e non il profitto. Implicazioni fiscali in Italia: nessuna.
Di seguito, si riporta una declinazione delle potenziali implicazioni fiscali legate ad un NFT dalla sua creazione, alla vendita, alla successiva rivendita (“flipping” in gergo tecnico).
- Creazione: evento non fiscalmente imponibile. L’artista crea un’opera d’arte che successivamente viene collegata ad un NFT.
- Vendita: soggetta a tassazione. Nella vendita, l’artista genera un reddito. L’opera d’arte viene venduta in criptovalute e non utilizzando valuta “convenzionale”. In Italia, per effettuare la dichiarazione fiscale, è necessario calcolare il cambio dalla criptovaluta in euro.
Nel caso in cui un soggetto privato o una società acquisti NFT, sul ledger della blockchain questa transazione viene registrata. Ciò significa che l’NFT cambia proprietà e registra il costo di transazione. La trasparenza del sistema consente di verificare il prezzo a cui è stata venduta l’opera in ogni transazione. Nel caso di acquisto da parte di un privato, quest’ultimo non è soggetto a tassazione ma a seconda del soggetto che acquista NFT, ci potrebbero essere implicazioni fiscali di diversa natura.
- Flipping: se la vendita venisse fatta da un soggetto come lo speculatore, anche all’estero, ci potrebbe essere l’applicazione dell’imposta sulle plusvalenze perché si è generato un capital gain.
Per quanto riguarda gli eventuali obblighi dichiarativi circa gli NFT in Italia, attualmente vi è un vuoto normativo su questo tema. Ai fini del quadro RW, non è possibile far rientrare gli NFT nella categoria delle opere d’arte come attività patrimoniali. Tuttavia in Italia, in sede di dichiarazione dei redditi, i soggetti fiscalmente residenti sono obbligati a compilare il quadro RW e devono indicare:
- Attività finanziarie: investimenti patrimoniali detenuti all’estero da parte di contribuenti residenti in Italia.
- Attività patrimoniali: tutti i beni patrimoniali detenuti all’estero da parte di contribuenti residenti in Italia.
Il rischio è che gli NFT non vengano considerati come attività patrimoniali, bensì come attività finanziarie perché sono molto più vicini alle criptovalute. Di fatto, gli NFT non essendo fungibili non possono essere considerati come valute o criptovalute. Il problema è che gli NFT sono venduti e scambiati utilizzando criptovalute e perciò esiste un profilo di rischio. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa su questo tema. In conclusione, va detto che contabilità e fiscalità sono fortemente collegate tra loro. Nel caso della gestione di clientela che ha a bilancio delle criptovalute o NFT, è necessario identificarli a livello contabile. Tuttavia, purtroppo ad oggi non esistono ancora standard ed un quadro normativo ad hoc.