L’amministratore “di fatto” in ambito penale: i requisiti necessari
L’amministratore “di fatto” in ambito penale (Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio 2022, n. 20553)
Ringraziamo Alessandro De Nicola che con i suoi LEGALtweet ci tiene aggiornati in materia
La pronuncia in oggetto ha ripercorso e ribadito quali sono le caratteristiche e i requisiti necessari affinché un soggetto possa dirsi amministratore “di fatto” di una società. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che “[a]i fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”. I giudici di legittimità hanno inoltre ricordato che l’elemento sostanziale deve sempre prevalere sul dato e sulle circostanze meramente formali.
Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio 2022, n. 20553
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