La Consob avvia consultazione sul crowdfunding

-

La Consob ha avviato fino al 17 marzo una consultazione per l’adozione di un Regolamento attuativo delle disposizioni comunitarie che hanno introdotto un regime normativo unico per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. L’autorizzazione rilasciata nel quadro del Regolamento europeo consentirà ai fornitori europei di servizi di crowdfunding di operare nell’ambito di un regime di passaporto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Va ricordato come tali fornitori possono prestare sia l’attività di intermediazione nella concessione di prestiti (c.d. “lending based crowdfunding”), sia i servizi di collocamento senza impegno irrevocabile e trasmissione e ricezione di ordini aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding (c.d. “investment based crowdfunding). Per dare piena attuazione alla nuova normativa europea sul crowdfunding gli Stati membri devono recepire la specifica Direttiva (Direttiva (UE) 2020/1504) e adeguare la normativa nazionale ad alcune disposizioni presenti nel Regolamento europeo di riferimento (Regolamento (UE) 2020/1503).

Con riguardo al recepimento della Direttiva, l’articolo 27 della legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (“legge europea 2019-2020”), ha integrato la lettera p-bis) all’articolo 4-terdecies del TUF, in cui sono elencati i soggetti esentati dall’applicazione della disciplina degli intermediari, al fine di includervi anche i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento europeo. Per dare piena attuazione ai contenuti del Regolamento, si rendono, invece, necessari degli interventi di modifica del TUF volti ad individuare le Autorità nazionali competenti all’autorizzazione e alla vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, definendone il relativo riparto di competenze, nonché indicare il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le Autorità competenti e con l’ESMA. Sono inoltre necessari ulteriori interventi volti a definire le disposizioni in tema di poteri e sanzioni amministrative; i soggetti responsabili per il contenuto delle informazioni recate dalla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento; le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding.

Le disposizioni poste in consultazione dalla Consob sono volte a definire alcuni elementi di dettaglio della disciplina europea sulla prestazione dei servizi di crowdfunding in vista della imminente ultimazione del processo di adeguamento della normativa nazionale al. Lo schema di regolamento sottoposto alla consultazione del mercato è volto a disciplinare una serie di aspetti. In primo luogo il procedimento di rilancio e di revoca dell’autorizzazione per cui ci si limita a definire alcuni aspetti di dettaglio per consentire il corretto svolgimento del relativo procedimento amministrativo e a precisare alcuni obblighi in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding, anche in relazione a specificità dell’ordinamento domestico derivanti da disposizioni del codice civile.

Si definiscono poi gli obblighi informativi in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding per cui riguardo, lo schema di regolamento prevede che la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento sia resa disponibile alla Consob contestualmente alla messa a disposizione degli investitori. Si prevede anche l’obbligo in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding, dalla stessa autorizzati, di trasmettere senza indugio all’Autorità le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione.

Si definiscono poi le previsioni relative alle comunicazioni di marketing con riferimento alle quali si adottano criteri conformi a quelli dettati da altre discipline della regolamentazione finanziaria, come quella sui servizi d’investimento e quella sulle offerte al pubblico di strumenti finanziari. Inoltre, lo schema di regolamento stabilisce delle previsioni specificamente applicabili in caso di comunicazioni di marketing relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti e definisce le regole per le comunicazioni di marketing che illustrano i rendimenti conseguiti da precedenti offerte, in analogia con i criteri relativi ad altri ambiti, quali i servizi d’investimento.