Trattamento fiscale delle cripto-attività. Circolare del Ministero dell’Economia

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Trattamento fiscale delle cripto-attività —

La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema. La complessità del fenomeno è  tale da non consentire di qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato, anche perché non tutte le cripto-attività hanno natura finanziaria.

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Il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir2 , che definisce le criptoattività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga» . Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita

Le plusvalenze

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi sono imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%). L’imposta di bollo è prevista nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

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Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ethereum con bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta.

Le cripto-attività non sono oggetto di specifiche disposizioni in ambito IVA. Ad esempio, lo scambio di bitcoin per una valuta tradizionale è una prestazione di servizi esente da Iva: le valute virtuali “bidirezionali” hanno lo stesso trattamento Iva delle valute tradizionali.

I wallet

Nell’ambito dell’operatività dei conti digitali o wallet quando somme in euro sono trasferite da un conto (corrente) italiano ad un conto (corrente) estero e successivamente sul wallet, l’imposta di bollo è dovuta nella misura annua di euro 34,20, in relazione la conto italiano, sempreché il valore medio di giacenza media, risultante dall’estratto conto, sia superiore ad euro 5.000. L’imposta non è, invece, dovuta in relazione al conto corrente estero, attraverso cui transitano le somme di denaro destinate all’apertura del wallet.

Il Quadro RW

Resta l’obbligo di compilazione del Quadro RW come specificato anche in sede di istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi. L’obbligo sussiste anche nel caso in cui le criptovalute siano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc; in tal caso nella colonna 3 (“codice individuazione bene”) deve essere indicato il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”, senza compilare la colonna 4 “Codice Paese estero”.

Proroga al 30 settembre 2023

Il Ministero dell’Economia ha previsto una proroga al 30 settembre 2023, per il versamento dell’imposta sulle cripto-attività (detenzione, rimborso o trasferimento di valori e diritti mediante tecnologia distribuita) ed istituito i relativi codici tributo per l’imposta sostitutiva.

Si tratta dell’opzione che riguarda i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, qualora vogliano rideterminarne il costo o valore di acquisto assoggettandolo alla flat tax del 14%. In base alla nuova legge, disciplinata dalla bozza di circolare in consultazione, come dicevamo le nuove cripto-attività sono invece tassabili al 26% al pari degli altri redditi da capitale, se nel periodo d’imposta raggiungono complessivamente almeno 2.000 euro.