Adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia che adegua i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2025-2026. Va ricordato come tale meccanismo, introdotto nel 2009, è uno dei due correttivi automatici presenti nel
nostro ordinamento previdenziale per fronteggiare il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione insieme alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione del contributivo.

L’adeguamento avviene con cadenza biennale e, così come sottolinea la Ragioneria Generale dello Stato, il loro agire in modo combinato costituisce un importante fattore di stabilizzazione della spesa pensionistica. Il funzionamento del meccanismo dell’indicizzazione dell’età pensionabile alla speranza di vita, considerao come riferimento l’età di 65 anni e fa riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente. La normativa prevede poi che gli adeguamenti non possono essere superiori a tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi e che gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi.

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Secondo quelle che sono ora le evidenze fornite dall’Istat che certifica una variazione negativa della speranza di vita (-0,11 di anno, pari ad un mese), registrata dalla popolazione residente all’età di 65 anni corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020, il decreto prevede ora, per la terza volta consecutiva che dal 1 gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

Rimane allora invariata l’età per la pensione di vecchiaia a 67 anni. Va invece ricordato come fino al 2026 il legislatore ha sospeso dal 2019 l’adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e i successivi tre adeguamenti previsti negli anni 2021, 2023 e 2025 con riferimento, ai soli requisiti per la pensione anticipata che rimangono quindi invariati per tutto il periodo (42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi le donne,) sino al 31 dicembre 2026 Con riferimento alla pensione anticipata si è però introdotta la finestra mobile trimestrale.

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