Nuovo codice dei contratti pubblici: digitalizzazione, RUP e procedure

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Il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023 ha sostituito il vecchio D. Lgs n. 50/2016: impone la digitalizzazione dell’intera procedura di gara in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa oltre che con quello di trasparenza, tenuto conto anche degli obiettivi del PNRR.

Approfondiamo la novità della figura del RUP che da “responsabile unico del procedimento” si tramuta in “responsabile unico del progetto”, e dovrà assicurare “il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico” (art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023).

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Semplificazione e affidamento diretto sotto soglia comunitaria

Si semplificano le procedure di affidamento diretto, già introdotta dai precedenti Decreti Semplificazione, L’articolo 50 d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (di cui all’articolo 14) con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, potendo la stazione appaltante trattare sin dall’origine della gara con un unico operatore economico.:

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  • per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

anche se la prassi prevede comparazione delle offerte di più operatori economici.

Procedura negoziata senza bando

Le ipotesi di procedura negoziata senza bando “previa consultazione di […] operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”, prevedono:

  • lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (previa consultazione di almeno 5 operatori);
  • lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 (previa consultazione di almeno 10 operatori);
  • per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 (previa consultazione di almeno 5 operatori).

Controllo dei requisiti

Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede un’ulteriore semplificazione. Per le gare fino a 40.000 euro gli operatori economici saranno tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000.
Lo strumento dell’autodichiarazione si presta, oltre che a responsabilizzare l’operatore economico dichiarante, a realizzare il principio di economicità, ottimizzando i tempi dei controlli che la stazione appaltante è tenuta ad attuare sull’operatore in fase di gara.
La stazione appaltante, infatti, verifica le dichiarazioni anche a campione.
In mancanza dei requisiti da parte dell’operatore economico la stazione appaltante sarà tenuta a procedere alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalle procedure indette per un periodo variabile stabilito dalla normativa.

La nuova figura del RUP “Responsabile Unico del Progetto”

La funzione del RUP “Responsabile Unico del Progetto”, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, consiste nell’assicurare “il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico”.
La modifica ha natura non solo formale, ma anche sostanziale, in quanto il nuovo codice dei contratti ne definisce in modo puntuale funzioni, compiti, requisiti e responsabilità. In particolare, l’ Allegato I.2 del D: lgs. n. 36/2023 disciplina le attività del RUP.

Dal sistema delineato si ricava che il RUP, per le procedure fino a 40.000 euro, potrà assolvere al proprio onere di verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici acquisendo una dichiarazione sostitutiva (anche per il tramite del DGUE) attestante il possesso degli stessi.
Di particolare rilievo assume la facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di istituire una struttura stabile a supporto del RUP e di conferire incarichi a più soggetti per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico limitatamente ad “appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche”. La struttura di supporto al RUP è contemplata anche per l’ipotesi di RUP carente di taluni dei requisiti richiesti dalla normativa. In tal caso, la struttura di supporto avrà la prerogativa di compensare i requisiti mancanti.

In base alla riforma prima accennata si deduce che il RUP, per le procedure fino a 40.000 euro, potrà assolvere al proprio onere di verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici anche solo acquisendo una dichiarazione sostitutiva (anche per il tramite del DGUE) attestante il possesso degli stessi.

Parcellizzazione per fasi

Altra novità è quella prevista dal comma 4 dell’art. 15 del nuovo D. Lgs. n. 36/2023 che riconosce alla stazione appaltante la possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.
Pur garantendo l’unicità del RUP per il singolo affidamento, la nuova normativa concede la facoltà alla PA di evitare la concentrazione di compiti e relative responsabilità in capo ad un unico soggetto in favore di una forma di parcellizzazione per fasi, conservando un ruolo di di supervisione, indirizzo e coordinamento in capo al RUP principale.
A ben vedere, il nuovo Responsabile Unico del Progetto delineato dal nuovo codice dei contratti pubblici sarebbe assimilabile alla figura del project manager del settore privato.
Resta fermo, come per il precedente codice D. Lgs. n. 50/2016, l’obbligatorietà dell’ufficio di RUP, non potendo il soggetto designato rifiutare l’incarico ricevuto.

Ulteriore novità introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici D. L.gs n. 36/2023 è l’eliminazione del divieto del subappalto a cascata.
Il subappalto a cascata si realizza quando l’esecuzione della prestazione, già in subappalto, diviene oggetto di ulteriore subappalto.