Eni

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Con provvedimento Consob, realizzata la prima condizione sospensiva dell’efficacia della compravendita della partecipazione in Saipem

Eni S.p.A. (“Eni”) comunica che in seguito a quanto stabilito da CONSOB nella serata di ieri tramite provvedimento motivato si è realizzata la prima delle condizioni sospensive dell’efficacia dell’operazione avente a oggetto la cessione, da Eni in favore di Fondo Strategico Italiano (“FSI”), subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive, di una partecipazione nel capitale di Saipem S.p.A. (“Saipem”) composta da n. 55.176.364 azioni ordinarie, pari al 12,5% del capitale sociale più un’azione, e già comunicata al mercato in data 28 ottobre 2015.

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CONSOB ha infatti emesso un provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), per effetto del quale ha disposto che il prospettato acquisto della suddetta partecipazione da parte di FSI e la sottoscrizione del patto parasociale tra Eni e lo stesso FSI non comporta un obbligo di offerta pubblica di acquisto, essendo l’operazione riconducibile all’ipotesi di esenzione per “trasferimento … tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione” di cui all’art. 106, comma 5, lett. b), del TUF.

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