Professionisti, se il cliente chiede i danni

di Unipol - redazione@lamiafinanza.it -

Le polizze di responsabilità civile intervengono in caso di richieste di risarcimento legate all’attività professionale. Un obbligo di legge, ma anche un modo per tutelare il patrimonio

Tutti i professionisti iscritti a un albo devono, da un paio d’anni, stipulare una polizza di responsabilità civile per i rischi legati alla loro attività: una polizza cioè che risarcisce i terzi degli eventuali danni causati dall’assicurato nello svolgimento della sua professione. L’obiettivo della norma è fare in modo che i clienti siano tutelati nel caso in cui il professionista provochi loro un danno, ma nello stesso tempo la polizza protegge il patrimonio del professionista, che potrebbe essere chiamato a rispondere alla richiesta del cliente danneggiato.

Il commercialista che dimentica una scadenza, l’avvocato che non presenta per tempo un’istanza, l’ingegnere che sbaglia i calcoli… gli esempi sono infiniti, ma dev’essere chiaro che la garanzia è operante soltanto nel caso in cui il danno al cliente sia dovuto a un atto involontario del professionista, e mai a un atto volontario e/o illecito: in termini tecnici, l’assicurazione copre le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia.

I diversi ordini professionali e alcuni enti previdenziali si sono preoccupati di stipulare convenzioni con le compagnie assicurative per offrire ai loro iscritti le polizze di Rc professionale previste dalla legge, a condizioni di favore.

    ATTENZIONE  
    Le polizze previste dalle convenzioni con gli ordini professionali sono, per forza di cose, piuttosto standardizzate.
Per questo, soprattutto i professionisti più esposti a rischi particolari dovrebbero valutare la possibilità di sottoscrivere una polizza più personalizzata, che risponda alle specifiche caratteristiche della loro attività.
 
 
 
         


Quando vale la copertura

Ma quali sono gli aspetti di cui tener conto? Uno dei più importanti e delicati riguarda l’efficacia temporale della copertura assicurativa, perché tra il momento in cui il professionista commette un errore, con relativo danno al cliente, e quello in cui viene fatta la richiesta di risarcimento possono passare anche alcuni anni.

La formula più diffusa è la cosiddetta “claims made”, che fa riferimento al momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento, e non al momento in cui si è verificata l’azione che ha provocato il danno. Se la polizza è operativa dal 1° gennaio 2015, per esempio, la copertura sarà efficace per le richieste di risarcimento pervenute dal quel giorno in poi, anche se l’errore è stato commesso dal professionista in un momento precedente.

È prevista quindi una certa retroattività, ma non un’efficacia “postuma”, per le richieste di risarcimento che dovessero arrivare dopo una disdetta del contratto (perché il professionista cessa l’attività o perché passa a un’altra compagnia di assicurazione). Per questo è possibile ricorrere a una specifica garanzia, chiamata appunto postuma, in base alla quale le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza sono comprese dopo la cessazione dell’assicurazione, per un certo numero di anni, per essere sicure di non incorrere in periodi privi di copertura assicurativa.

Quali rischi
Esistono poi due tipologie fondamentali di polizze: le polizze a rischi nominati, tipiche del mercato italiano, e le polizze all risk, di matrice anglosassone. Nelle prime, le garanzie incluse sono quelle esplicitamente citate nel contratto, nelle seconde al contrario sono compresi tutti i rischi, salvo quelli esplicitamente esclusi. I contratti “a rischi nominati” sono evidentemente più complessi e difficili da valutare mentre le polizze “all risk” hanno una struttura molto più lineare e comprensibile.

Come la Rc auto, anche quella professionale prevede l’indennizzo entro il massimale fissato in polizza, anche se non è previsto un massimale minimo obbligatorio. Alcuni contratti prevedono però anche dei “sottolimiti” di indennizzo: il massimale cioè non è unico, ma differenziato in base alla tipologia di sinistro e questo può limitare l’efficacia della copertura.

    ATTENZIONE  
   
Oltre alle esclusioni, occorre valutare con attenzione gli eventuali scoperti e le franchigie, che devono essere adeguati alle dimensioni dell’attività professionale.
 
 
 
         


Le professioni sanitarie…

Un discorso a parte va fatto per i medici e gli operatori sanitari che risultano tra l’altro tra le categorie più esposte al rischio di essere chiamati a rispondere di richieste di risarcimento da parte dei clienti.

L’obbligo di stipulare una polizza di Rc professionale non vale per i dipendenti pubblici del Sistema sanitario nazionale, se non nel caso in cui svolgano attività privata “extramoenia”, perché i soggetti danneggiati possono richiedere il risarcimento direttamente all’ente pubblico.
Anche i medici dipendenti pubblici, tuttavia, possono avere interesse a stipulare una polizza di Rc individuale, perché esiste la possibilità che il Servizio sanitario nazionale si rivalga nei loro confronti per i risarcimenti eventualmente pagati a pazienti. In questo caso più che mai la polizza è uno strumento per tutelare il patrimonio del professionista.

… e non solo
Tra le categorie interessate alle polizze di responsabilità civile vi sono inoltre, come ricorda il sito istituzionale dell’Ivass:
– i costruttori di immobili, ai quali la legge impone di stipulare contratti di durata decennale, e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a beneficio di coloro che acquistano immobili nuovi;
– gli amministratori di condominio, per gli errori professionali che possono generare una richiesta di risarcimento per i danni subiti dai condomini o da altri soggetti. Le polizze di Rc professionale in questo caso prevedono anche il rimborso delle spese legali pagate dall’amministratore per resistere alle azioni giudiziarie promosse dai danneggiati nei suoi confronti;
– i produttori: la Rc professionale prodotti garantisce chi svolge attività industriali per la produzione di beni da eventuali richieste di risarcimento per danni causati a persone o cose da prodotti difettosi inconsapevolmente immessi nel mercato.