Rc auto, dalla teoria alla pratica

di Unipol - redazione@lamiafinanza.it -

Cos’è il contrassegno? E il certificato di assicurazione? E cosa si deve fare in caso di sinistro? Vediamo come gestire la propria polizza

Una volta sottoscritto il contratto di assicurazione e pagato il relativo premio, la polizza è efficace e l’assicuratore deve consegnare all’assicurato il certificato di assicurazione, un documento più ampio, nel quale sono riportati tutti i dati relativi al contratto di assicurazione (dati relativi alla compagnia, numero della polizza, della targa o del telaio, periodo di assicurazione, ecc.). Deve essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito a richiesta delle autorità.

Dal 18 ottobre 2015 non è più obbligatorio, invece, il contrassegno, il piccolo tagliando di carta riportante il logo della compagnia, la targa del veicolo e la data di scadenza della polizza che, fino a quella data, doveva essere esposto sul parabrezza. La polizia oggi può infatti controllare, in pochi secondi, chi è assicurato e chi no. E’ sufficiente una semplice verifica on line sulla banca dati gestita dal ministero dei Trasporti e aggiornata in tempo reale dalle compagnie di assicurazione.

Chi circola senza assicurazione, invece, potrà essere individuato anche attraverso strumenti come Telepass, Tutor, Autovelox eccetera, che segnaleranno il passaggio di veicoli non assicurati: per i proprietari scatterà il sequestro del veicolo, oltre a una multa fino a un massimo di 3.287 euro.

 

    ATTENZIONE  
    Nel premio è compresa anche una quota (pari al 10,5%) che viene versata come contributo al Servizio sanitario nazionale. Fino al 2013 questa poteva essere dedotta dal reddito, per la parte eccedente la cifra di 40 euro. Dal 1° gennaio 2014 però, la deducibilità è stata cancellata, e quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2015 il contributo al Ssn sarà totalmente indeducibile.
 
 
 
         


In caso di sinistro

C’è un altro documento che deve essere consegnato dalla compagnia nel momento in cui viene concluso il contratto: il cosiddetto modulo blu, ovvero il modello da compilare in caso di incidente, per la constatazione amichevole del danno.

In caso di sinistro, l’assicurato deve presentare tempestivamente all’assicuratore la denuncia del sinistro: la domanda di rimborso deve essere presentata dal danneggiato alla compagnia che assicura il danneggiante, inviando una copia al proprio assicuratore. Il modulo blu è utile per agevolare la denuncia: per presentarlo, però, occorre che siano d’accordo entrambe le parti coinvolte.

L’indennizzo diretto
La maggior parte delle compagnie aderiscono alla Convenzione indennizzo diretto (Cid), che è stata introdotta con lo scopo di semplificare e sveltire le procedure di indennizzo nei casi più semplici e quando sono in questione cifre non rilevanti. A gestire la Convenzione è la Consap, Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici.

La Cid prevede che la richiesta di risarcimento venga presentata dal danneggiato alla propria compagnia, anziché a quella del danneggiante. Vi si può ricorrere quando:
– sono coinvolti soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia
– l’assicurato non ha subito danni fisici gravi vale a dire danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%
– entrambe le parti accettano di sottoscrivere il modulo blu.

È possibile ricorrere al risarcimento diretto anche se terze persone trasportate su uno dei veicoli ha subito lesioni gravi, ma non in caso di danni fisici subiti da passanti.

In tutti gli altri casi si applica la procedura ordinaria per cui il danneggiato chiede il risarcimento alla compagnia del danneggiante.

    ATTENZIONE  
    In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento, per i soli danni alle persone, va presentata al Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap (www.consap.it) e all’impresa designata dalla stessa Consap in base al luogo dove è avvenuto il sinistro.
 
 
 
         

Rimborsare il sinistro
Per la maggior parte degli automobilisti, assicurati con la bonus-malus, la responsabilità in un incidente, e il relativo rimborso dei danni da parte della compagnia, può comportare un forte aumento del costo della polizza Rc auto.

Per questo, conviene valutare se non sia il caso di rimborsare di tasca propria il danneggiato, mantenendo la propria classe di merito e quindi scongiurando l’aumento del premio.

Per farlo ci si può rivolgere alla Consap, facendo richiesta via internet (la strada più rapida), oppure via fax, posta elettronica o posta ordinaria. La Consap verifica i dati del sinistro e l’entità dell’indennizzo che è stato versato al danneggiato.

A questo punto si può pagare l’importo direttamente alla Stanza di compensazione, con un bonifico. La Consap rilascia quindi l’attestazione di avvenuto pagamento da presentare alla propria compagnia, chiedendo che il contratto sia riclassificato, ricalcolando la classe di merito come se il sinistro non fosse accaduto.

I tempi del risarcimento
Le compagnie sono tenute a proporre un’offerta per il risarcimento (o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare un’offerta), entro 60 giorni in caso di danni alle cose, ed entro 90 giorni in caso di lesioni o decesso del danneggiato.

Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 giorni se entrambe le parti hanno sottoscritto il modulo blu.

In caso di accettazione dell’offerta di risarcimento il pagamento deve avvenire tassativamente entro i 15 giorni.

Se c’è la rivalsa

Come abbiamo visto, le polizze di Rc auto prevedono alcune esclusioni (per esempio in caso di sospensione della patente al conducente). In casi del genere la compagnia deve comunque liquidare il sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli la rivalsa, ovvero la restituzione totale o parziale di quanto pagato.