Rc e tutela legale: due polizze per proteggere la famiglia

di Unipol - redazione@lamiafinanza.it -

Con poche decine di euro all’anno, queste assicurazioni consentono di affrontare con maggiore serenità i guai della vita di tutti i giorni

Tutelare il proprio patrimonio e il proprio reddito, con poche decine di euro all’anno. Chi non lo farebbe? Eppure le polizze di cui parliamo oggi, pur offrendo proprio questo, non sono così diffuse. Ci riferiamo a due tipi di assicurazioni diversi tra loro, ma che hanno in comune l’obiettivo di proteggere individui e famiglie da eventi imprevisti e sgradevoli che possono riguardare la vita di tutti i giorni: i contratti di responsabilità civile (Rc) della famiglia e quelli di tutela legale.

Disavventure in famiglia
Il ragazzino che, con una pallonata, rompe la finestra del vicino. L’albero caduto sul garage della casa accanto. Il cane che sfugge al guinzaglio e provoca un incidente… Sono infiniti i guai, grandi e piccoli, che possono capitare nella vita di tutti i giorni. E quando questi provocano un danno a cose o persone, è tutt’altro che remota la possibilità di essere chiamati a risponderne. Quando la somma è modesta, metter mano al portafogli può essere solo una seccatura, ma in alcune situazioni le cifre in gioco possono essere rilevanti, tali da mettere in difficoltà un singolo o una famiglia, da pregiudicare il suo patrimonio o il suo reddito.

È a queste eventualità che provvedono le polizze di Rc della famiglia. La copertura riguarda tutti i possibili danni causati involontariamente a terzi dai componenti della famiglia, da persone ad essa legate (come i collaboratori domestici), dagli animali di casa e da cose di proprietà. Il terzo danneggiato è un soggetto estraneo al rapporto tra assicurato e assicuratore: la sua richiesta di risarcimento dei danni è rivolta all’assicurato, e questi, a sua volta, potrà rivolgersi all’assicuratore per l’indennizzo.

È importante ricordare che la tutela vale per i danni causati nella vita privata, e quindi devono derivare da azioni di carattere quotidiano e non nell’esercizio dell’attività professionale dell’assicurato. Sono altresì esclusi i danni provocati dalla guida di veicoli a motore per cui opera la garanzia Rc auto.

La casa
In gran parte si tratta di eventi legati al fatto di possedere o di essere inquilini di un’abitazione: oggetti che cadono da balconi e finestre, distacchi di cornicioni, grondaie o antenne, l’acqua che fuoriesce da un elettrodomestico o dalle tubature, il crollo di un albero del giardino, una fuga di gas. In casi come questi la polizza può coprire le richieste di danni avanzate da terzi, sia per l’abitazione principale, sia per quelle utilizzate saltuariamente.

Se si abita in un condominio, alcuni eventi, come il distacco di cornicioni, sono probabilmente compresi nella polizza globale fabbricati stipulata dall’amministratore: conviene valutarne i contenuti prima di stipulare una polizza individuale.

I figli
Anche se oggi bambini e ragazzi passano probabilmente più tempo davanti al computer o alla play station che giocando in cortile, la vivacità dei componenti più giovani della famiglia può causare qualche danno ai vicini, ai compagni di giochi o ad estranei.

Le polizze di responsabilità civile della famiglia intervengono anche in questi casi. Questo vale sempre, se si tratta di fatti di fatti colposi, e cioè involontari.

    ATTENZIONE  
    Sono escluse dall’indennizzo le conseguenze di atti dolosi (volontari) compiuti dai figli di età compresa fra i 14 e i 18 anni, che pur essendo minorenni sono perseguibili penalmente. Solo alcune compagnie prevedono la possibilità di indennizzo per i fatti dolosi compiuti da figli minori di 14 anni.
 
 
 
         

 

Alcune compagnie prevedono anche (di solito dietro pagamento di un sovrappremio) il risarcimento dei danni provocati da minori che mettono in moto o guidano automobili o motocicli.

I collaboratori domestici
I datori di lavoro sono responsabili per i danni arrecati dal personale domestico (colf, baby sitter, ragazze/i alla pari), durante lo svolgimento del loro lavoro, a terze persone, anche per quelli dolosi. La polizza di responsabilità civile però interviene soltanto relativamente agli atti colposi.

Un collaboratore domestico che subisce un infortunio nello svolgimento delle sue mansioni, inoltre, può chiedere un risarcimento al datore di lavoro, in aggiunta all’indennizzo dell’Inail.  La polizza di Rc può intervenire a risarcire questa somma, ma soltanto se il collaboratore è regolarmente iscritto all’Inps e all’Inail, e il datore di lavoro paga i relativi contributi.

Gli animali
L’assicurazione di Rc della famiglia indennizza l’assicurato anche per i danni che i suoi animali domestici possono arrecare a terzi: i casi più frequenti sono ovviamente i morsi dei cani ad altri animali o a persone, o gli animali sfuggiti al controllo che causano danni o incidenti stradali. Gli animali domestici più mansueti (gatti e cani di piccola taglia per esempio) e gli animali da cortile sono di norma compresi nella polizza base, ma per animali come i cani e i cavalli possono essere previste franchigie e sovrapprezzi.

    ATTENZIONE  
    Non soltanto gli animali esotici, ma anche alcune razze di cani ritenuti feroci possono essere compresi soltanto in polizze su misura. È comunque stato cancellato l’obbligo, previsto da una legge del 2003, di stipulare una polizza di Rc per i cani appartenenti a una serie di razze ritenute pericolose.
 
 
 
         

 

Sport e hobby
Le polizze standard comprendono i danni recati a terzi durante la pratica di attività sportive a livello non agonistico e delle attività ricreative più comuni e non pericolose. Per lo sport a livello agonistico e per gli hobby più rischiosi (come per esempio l’aeromodellismo) è necessario studiare garanzie specifiche con la compagnia.

Rc dei veicoli
Le polizze di Rc auto obbligatorie non coprono tutti i rischi legati all’uso di veicoli. Non valgono per esempio nel caso in cui il passeggero di un’auto provoca danni a terzi: l’esempio più comune è quello di chi apre la portiera all’improvviso, urtando un’auto, un ciclista o un passante. In una situazione del genere il rimborso al malcapitato può arrivare da una polizza di Rc familiare stipulata dal passeggero stesso, oppure da una specifica garanzia prevista dalla polizza di Rc auto (Rc dei trasportati) del proprietario del veicolo.

Una polizza per l’avvocato
Le assicurazioni di tutela legale prevedono l’impegno della compagnia a rimborsare all’assicurato le spese di assistenza giudiziale e stragiudiziale che questo deve sostenere per la tutela dei suoi diritti, e quindi le parcelle degli avvocati, e quelle connesse al giudizio, come le perizie. La tutela riguarda principalmente l’ambito civilistico, ma in alcuni casi può riguardare anche la giustizia penale, almeno quando si tratta di fatti colposi.

    ATTENZIONE  
   
In molti casi arrivare in giudizio è una strada lunga e dispendiosa: avere una polizza di tutela legale non significa approfittare di qualsiasi pretesto per fare causa “gratis”. Anzi, le compagnie offrono agli assicurati anche una consulenza professionale, con l’obiettivo di arrivare a una composizione amichevole in tempi rapidi.
 
 
 
         

Tra le controversie comprese dalle polizze vi sono quelle causate da inadempienze contrattuali, proprie o dell’altra parte, le controversie per danni subiti in seguito a illeciti commessi da terzi, le vertenze per danni colposi causati a terzi dall’assicurato, le controversie relative alla proprietà o locazione dell’abitazione abituale o stagionale. Per i lavoratori dipendenti sono comprese anche le controversie con il datore di lavoro.

Di regola sono invece escluse le spese legate a responsabilità extra contrattuali, le controversie in materia fiscale, tributaria o amministrativa, le vertenze legate all’acquisto, alla ristrutturazione e alla trasformazione di immobili, le controversie relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni, e quelle relative ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi.