Il trust. Uno degli strumenti giuridici più adatti per la gestione di una collezione d’arte

-
- Advertising -

Protecting Art Collections I QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY – Coordinatore Guido Ascheri 

E-book: Protecting Art Collections (Edizione 2023)

Autore: Emilio Meneghella – Dottore Commercialista e Revisore Legale. Coordinatore: Guido Ascheri – Ragioniere Commercialista, Chartered Accountant e Trainee Solicitor in Londra

- Advertising -

La Ascheri Academy, coordinata Guido Ascheri e animata dal gruppo di professionisti che collaborano alle attività dello studio Ascheri & Partners e dello Studio Legale Adam Nelson di Londra, pubblica gratuitamente questi aggiornamenti, qui è possibile scaricare il “quaderno” completo che tratta numerosi argomenti interessanti del mondo dell’arte.

Di taglio più che possibile pratico, il lavoro svolto vuole offrire un primo orientamento per professionisti e per family office desiderosi di misurarsi con la ricerca e l’applicazione di adeguati strumenti giuridici per proteggere, valorizzare e trasmettere opere e collezioni d’arte.

- Advertising -

IL TRUST

Il trust è lo strumento giuridico che si sposa in maniera più facile con la gestione di un asset quale la collezione d’arte. Più facile perché c’è più margine di manovra da parte del disponente nel dettare le regole del trust e nello stabilirne la gestione. Anzi, numericamente il trust è «in testa alla classifica» quale strumento più usato in Italia (come anche in ogni giurisdizione di common law) quando si vuole separare il patrimonio dal suo proprietario, secondo la cosiddetta «segregazione patrimoniale».

In estrema sintesi, il trust è un atto non disciplinato dalla legge italiana in forza del quale un soggetto disponente (settlor) trasferisce determinati beni in favore di un altro soggetto (trustee) con l’incarico di amministrarli in favore di uno o più soggetti (beneficiari) ovvero per un determinato scopo, con effetto segregativo di detti beni rispetto ai creditori del soggetto che ne è titolare. Maggiori dettagli sono presenti sul documento originale prodotto dallo Studio Ascheri.

La «Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a L’Aja il 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, all’art. 2, c. 1, identifica il trust con «[…] i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto inter vivos o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico».
L’effetto più importante prodotto dall’istituzione di un trust è rappresentato dalla «segregazione patrimoniale» per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e del trustee.
Di conseguenza qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust.

Lo strumento del trust nel mondo

Sono numerose le legislazioni che contemplano il trust nel proprio ordinamento (ad es. Inghilterra, Isola di Jersey, San Marino, Nuova Zelanda, Delaware, ed altre). La relazione che la Commissione Europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio europeo il 16 settembre 2020 riporta che sedici Stati membri dichiarano che il rispettivo diritto non disciplina alcun trust o istituto giuridico affine (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Slovenia e Svezia) e otto sono gli Stati membri che dichiarano di avere istituti giuridici affini al trust, in alcuni casi disciplinati dal loro diritto nazionale, in altri basati sul principio generale dell’autonomia delle parti contraenti e delimitati dalla giurisprudenza e dalla dottrina (Cechia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania e Ungheria).

Ipotesi di lavoro

Si ipotizzi ad una separazione patrimoniale che realizzi, per esempio:
1. un trust che accolga solo e soltanto le opere d’arte di proprietà del disponente;
2. altri strumenti, come per esempio la società fiduciaria o la holding di famiglia, che accolgano il resto degli investimenti patrimoniali dello stesso disponente.
Sia questo argomento (la protezione, valorizzazione e trasferimento dei patrimoni artistici e non) sia l’uso di più strumenti giuridici a ciò finalizzati, sta facendo spessissimo breccia all’interno delle scelte e delle decisioni degli investitori, che ben comprendono come, a seconda della natura degli asset oggetto di segregazione, a seconda dei beneficiari degli asset, va scelto un contenitore diverso caso per caso e realizzato su misura. Nello specifico, i benefici dell’utilizzo di un trust per contenere una collezione d’arte possono includere:
• la pianificazione della successione per garantire che una collezione d’arte di famiglia rimanga intatta dopo la morte del proprietario/collezionista;
• la costruzione di una collezione d’arte in un trust, come forma di investimento a beneficio delle future generazioni di beneficiari;
• la realizzazione di diversificazioni all’interno del complesso degli investimenti realizzati dal collezionista, devolvendo al trust la sola detenzione degli investimenti in arte;
• la gestione «temporanea» di un patrimonio artistico affidato ad esperti qualora –alla scomparsa del collezionista- gli eredi siano troppo giovani ed inesperti.

Gli aspetti fiscali

Nel 2022 (circolare n. 34/E/2022) l’agenzia delle entrate ha fornito linee interpretative su aspetti riguardanti la tassazione del trust. In pratica:
#1 l’AdE ha abbandonato la sua precedente posizione circa la applicazione delle imposte di successione e donazione sugli atti di disposizione (cosiddetta “tassazione in entrata”);
#2 l’atto con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust» (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020);
#3 l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust (par. 4.4.1 della circolare prima citata);
#4 la medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust. Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986 (par. 4.4.2 della circolare prima citata);
#5 la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all’atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del
trust medesimo» (par. 4.4.3 della circolare prima citata);
#6 le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa

Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell’ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee. Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (par. 4.4.9 della circolare prima citata).

Il trust testamentario

Nel trust testamentario (detto anche trust istituito mortis causa o trust successorio) il disponente istituisce un trust per quando egli avrà cessato di vivere. Questi ha il vantaggio di gestire liberamente i suoi beni finché in vita e così di posticipare al momento della sua morte la creazione del vincolo di destinazione. È soltanto in questo momento, infatti, che i beni saranno trasferiti al trustee che li amministrerà conformemente al vincolo di destinazione previsto nel trust.
Inoltre, si può stipulare una polizza assicurativa sulla vita avente come beneficiario il trust che a sua volta avrà regole, trustee e beneficiari già designati per volontà testamentaria. All’avverarsi dell’evento assicurato (es. morte), il capitale assicurato andrà ad accrescere direttamente il fondo in trust a tutto vantaggio dei beneficiari.

Credits: opera in copertina “Trust” Inspirational Word Painting – DonnaBellas Angels